Tra le tante cassate della cassazione, l'ultima in ordine di tempo è senza dubbio quella che ha assolto un maniaco sessuale, colto per ben tre volte in flagranza, a masturbarsi di fronte a delle minorenni, in auto, al parco e per strada.
Secondo gli ermellini, il moldavo si è reiteratamente masturbato sotto gli occhi delle bambine, però questo in fondo non è accaduto in luoghi frequentati “abitualmente” e “sistematicamente” dalle stesse e quindi, evidentemente, si può.
Masturbarsi in auto davanti ai minori si può: la Cassazione salva un moldavo
Il moldavo ha cercato le minorenni per sentirsi ispirato. E una volta che queste sono arrivate davanti ai suoi occhi, lui ha preso a masturbarsi. Una volta lo ha fatto in macchina, un’altra al parco e successivamente si è esibito per strada. Alla luce del giorno. E sempre aspettando le bambine. Segnalato dai passanti. Beccato in flagranza in tutte e tre le occasioni. Denunciato e condannato in primo e secondo grado dalla corte d’Appello di Trieste per atti osceni. Fino a quando la corte di Cassazione (sentenza numero 30798 - Presidente Amoresano - Relatore Gentili) non lo ha assolto. Depenalizzando la sua condotta oscena.
Motivo? Il maniaco, quegli atti di autoerotismo deliberato e stimolato dalle minorenni, li ha sì consapevolmente messi in scena davanti alle stesse che (anzi) ha appositamente cercato (come riconoscono i giudici), ma lo merita ugualmente di essere assolto, proprio perché quegli stessi atti li ha consumati al parco. E poi per strada, in macchina e non certo in un luogo (per usare le parole del legislatore) «abitualmente frequentato dalle sue vittime», cioè le minori.
Insomma per gli ermellini, che già si erano pronunciati allo stesso modo (nel 2015 e nel 2016) assolvendo altri maniaci sessuali per fatti identici, a fare la differenza è il luogo in cui il depravato si masturba.
DIPENDE DAL POSTO
I giudici lo spiegano nel linguaggio del codice, tecnico ma eloquente: «nel caso in questione, la condotta dell’uomo, sebbene veda come soggetti passivi delle condotte delle bambine o comunque delle adolescenti, non è stata realizzata, come locus commissi delicti» ossia in un ambito territoriale «abitualmente frequentato da minori «come, invece, impone «il secondo comma dell’articolo 527 c.p., affinché il compimento di atti osceni conservi la sua rilevanza penale».
Tradotto: il moldavo si è reiteratamente masturbato sotto gli occhi strabiliati e terrorizzati delle bambine, però questo in fondo non è accaduto davanti a un asilo, una scuola, un oratorio o qualsivoglia luogo frequentato “abitualmente” e “sistematicamente” dalle bambine. Basta e avanza dunque per assolvere il moldavo da ogni colpa. Di più quel «abitualmente» e quel «sistematicamente» per i magistrati supremi che hanno pronunciato il verdetto (fotocopia), non sono termini casuali.
E lorsignori provano a spiegarlo. Scrivono: «anche se la nozione di luogo “abitualmente frequentato da minori”, va tenuta distinta da quella di “prevalentemente frequentato da minori”, essa deve comunque intendersi un luogo connotato da una frequentazione nel senso di una certa sua “elettività e sistematicità”, tale da fare ritenere “abituale”, quindi “attesa” ovvero “prevista” sulla base di una valutazione significativamente probabilistica, la specifica presenza di minori in tale ubicazione».
Significa che per i giudici, i luoghi abitualmente frequentati da minori, sarebbero le vicinanze di un edificio scolastico, o i centri di aggregazione giovanile. Poco importa che il maniaco masturbatore (da perfetto predatore sessuale) abbia puntato le sue vittime e si sia messo all’opera soltanto quando le bambine gli sono finite davanti; il luogo in cui egli ha agito non era “sistematicamente” battuto dalle sue stesse vittime. Vittime che non si possono proprio definire “per caso”, se è vero che la strada o il parco (magari attrezzato di giostre scivoli e altalene come la maggior parte dei parchi che si definiscano tali), non sono siti interdetti alle bambine.
ALTAMENTE PROBABILE
Ma per i giudici in ermellino, si legge nella sentenza numero 30798 «affinché ricorra il predetto requisito della “abitualità” della frequentazione del luogo da parte dei minori non è sufficiente - laddove non si voglia diluire il concetto sino a farlo sostanzialmente coincidere con quello di luogo aperto o esposto al pubblico, in tal modo trascurando la evidente volontà del legislatore che ha inteso conservare la rilevanza penale solamente a quelle condotte che presentino una potenziale maggiore offensività - che in quello stesso luogo si possa trovare un minore, ma è necessario che, sulla base di una attendibile valutazione statistica, sia “altamente probabile” che il luogo presenti la presenza di più soggetti minori di età».
Da qui, l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per il maniaco moldavo, che resterà libero di ripetere i suoi gestacci. Di notte o in pieno giorno, ai giardinetti, in piazza, al supermercato o alle Poste o in chiesa durante la Messa. Insomma liberi di masturbarsi tra la folla, purché le statistiche non dimostrino che la stessa (folla) non sia composta da minorenni. Se gli atti osceni vengono consumati e sbandierati in ogni dove, il massimo che si può rischiare è una multa. Stessa sorte capitata al moldavo, per il quale la Corte ha scritto: «si ordina la trasmissione degli atti al prefetto per l’irrogazione della sanzione amministrativa».
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